Con particolare riferimento alle prestazioni pensionistiche, la legge di stabilità 2016 interviene in materia di indicizzazione tramite tre differenti misure.
In sintesi, con le prime due si interviene per evitare la riduzione, anche temporanea, dell’assegno pensionistico, mentre con la terza si stabilisce l’estensione fino al 2018 del meccanismo di perequazione introdotto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), determinando una minor rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo.
In particolare, per quanto riguarda le misure atte a preservare l’importo dell’assegno, nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l’indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero. Inoltre, si dispone il rinvio di un anno il conguaglio negativo che si avrebbe sulla rata di gennaio 2016 derivante dal fatto che finora sulle pensioni 2015 si è applicata una rivalutazione dello scorso anno provvisoria dello 0,3% mentre quella definitiva è dello 0,2%. Dunque con il prossimo assegno avrebbe dovuto essere restituita una minima parte di quanto ricevuto nel corso di quest’anno. Tenuto conto, però, che il prossimo gennaio le pensioni non cresceranno perché il tasso provvisorio è pari a 0,0%, si è deciso di rimandare il conguaglio per tutelare in particolare gli importi inferiori a tre volte il minimo.