La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22221, ribadisce che, in ipotesi di cessione di azienda, in virtù di quanto disposto, con portata retroattiva, dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, non configura presunzione di maggior corrispettivo, ai fini delle imposte dirette, l’accertamento di maggior valore dell’immobile o dell’azienda ai fini dell’imposta di registro.Peraltro, spiega la Corte, nel caso di specie, anche ipotizzando che fosse applicabile la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore (su cui era fondato l’accertamento di maggior plusvalenza dell’ufficio) i contribuenti l’avrebbero superata, fornendo convincenti prove (patologia di uno dei soci della società cedente e dissidi tra di essi) del fatto che, nel caso concreto, le parti avevano ceduto l’azienda ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato.