Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Condizioni – Novità del DLgs. 147/2015 (Cass. 3.11.2016 n. 22221)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22221, ribadisce che, in ipotesi di cessione di azienda, in virtù di quanto disposto, con portata retroattiva, dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, non configura presunzione di maggior corrispettivo, ai fini delle imposte dirette, l’accertamento di maggior valore dell’immobile o dell’azienda ai fini dell’imposta di registro.Peraltro, spiega la Corte, nel caso di specie, anche ipotizzando che fosse applicabile la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore (su cui era fondato l’accertamento di maggior plusvalenza dell’ufficio) i contribuenti l’avrebbero superata, fornendo convincenti prove (patologia di uno dei soci della società cedente e dissidi tra di essi) del fatto che, nel caso concreto, le parti avevano ceduto l’azienda ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato.

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