Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DLgs. 147/2015 – Valenza retroattiva (Cass. 6.6.2016 n. 11543)

Con l’ordinanza 6.6.2016 n. 11543, la Corte di Cassazione ha esteso alle fattispecie anteriori all’introduzione del co. 3 dell’art. 5 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 le tutele in materia di accertamento delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi.
In particolare, il DLgs. 147/2015 ha eliminato la possibilità per gli Uffici di assumere il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro come presupposto per la rettifica della plusvalenza nell’ambito delle imposte sui redditi.
Nel caso della sentenza, un contribuente ha impugnato un accertamento con cui l’Ufficio rideterminava, in modo automatico, la plusvalenza derivante da una cessione di un terreno edificabile assumendo il maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro per richiedere al contribuente maggiori imposte dirette.
Il collegio, prendendo in esame le modifiche legislative di recente introduzione, ha precisato che la norma ha chiara ed evidente valenza interpretativa autentica in forza della quale, anche in base allo Statuto del contribuente, produce effetti retroattivi.
Tale tesi è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nell’audizione parlamentare del 19.5.2015.
Pertanto, secondo i Giudici, la presunzione scaturente dall’accertamento del valore ai fini dell’imposta di registro non può più essere utilizzata per l’accertamento della plusvalenza patrimoniale, e deve essere disapplicata anche nelle controversie sorte in epoche precedenti alla modifica (Cfr. anche Cass. 30.3.2016 n. 6135).

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