Secondo quanto affermato dalla C.T. Prov. Firenze 26.4.2016 n. 661/4, la detrazione del 55-65% delle spese sostenute per gli interventi rivolti alla riqualificazione energetica spetta alla società immobiliare che esercita attività di pura locazione anche sugli immobili che, in quanto destinati alla locazione, configurano l’oggetto dell’attività esercitata (immobili merce) e non cespiti strumentali.
Dalla lettura dell’art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006 e del DM 19.2.2007 attuativo, emerge che l’agevolazione compete per tutti gli edifici “esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari” senza alcuna limitazione. Non è dato rinvenire nella norma alcuna limitazione relativa all’utilizzo strumentale o meno dell’immobile.
La sentenza in commento contrasta con l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria nella ris. 1.8.2008 n. 340, secondo cui, ai soggetti titolari di reddito d’impresa l’agevolazione in esame spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”, a condizione, che per effetto dell’intervento, “consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.