Con la sentenza n. 6883 dell’8.4.2016, la Corte di Cassazione ha affermato che per gli acquisti di fabbricati accatastati come abitativi la detrazione dell’IVA è preclusa ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72 salvo che l’operazione non rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attività. In caso contrario, l’acquirente non solo ne dovrà dimostrare l’inerenza e la strumentalità all’attività d’impresa in base a elementi oggettivi, ma dovrà anche provare che il bene non rientra più nella categoria di beni a destinazione abitativa.
Conformemente a quanto stabilito nella sentenza 29.4.2015 n. 8628, con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la natura strumentale del bene potesse essere verificata anche in assenza di variazione della categoria catastale, viene adottato un criterio sostanzialistico, per cui l’effettiva strumentalità deve essere valutata in considerazione dell’attività esercitata.