Con la risposta recentemente fornita a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le prestazioni di servizi sanitari erogati dalle farmacie, nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, non possono essere documentate mediante scontrino fiscale, sussistendo l’obbligo di emissione della fattura; ciò in considerazione del carattere di professionalità che tali prestazioni richiedono nella loro esecuzione. Risulterebbe inapplicabile, infatti, l’art. 22 co. 4 del DPR 633/72, in quanto tale disposizione prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione solo per i servizi resi da imprese e non per le prestazioni professionali di lavoro autonomo.