L’art. 1 co. 151 della L. 13.7.2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), ha modificato l’art. 15 del TUIR, in relazione alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica.
Per effetto della nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza: – delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); – del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); – delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). La nuova disciplina della detrazione IRPEF: – si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62; – si estende alla frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.
La nuova detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente. La detrazione massima per alunno o studente è quindi pari a 76,00 euro (19% di 400,00).
In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene quindi meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. In pratica, per effetto degli esoneri previsti per gli istituti statali, il nuovo limite di 400,00 euro agevola le scuole paritarie.
Per effetto delle modifiche apportate al co. 2 dell’art. 15 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico
In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute: – dal 16.7.2015, data di entrata in vigore della L. 107/2015; – oppure per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016; – oppure dall’1.1.2015, in base al principio dell’“unitarietà del periodo d’imposta”. Si resta, quindi, in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca tale aspetto.