Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3 del TUIR, spetta la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Gli interventi devono rientrare tra quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.
Nella risposta interpello 21.5.2019 n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche se la ristrutturazione ad opera dell’impresa avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso.
In questo caso, però, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte dell’immobile esistente. Il contribuente dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.