Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio – Rifacimento del giardino

Ai sensi della lett. b) dell’art. 16-bis del TUIR, nei giardini di pertinenza degli immobili residenziali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per alcuni interventi che possano essere considerati “di manutenzione straordinaria” così come definiti dall’art. 3 lett. b) del DPR 380/2001.
In aggiunta, in relazione ai giardini pertinenziali potrebbero essere agevolabili gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), relativi all’adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a titolo esemplificativo, il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici) e riguardanti l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio, l’installazione del corrimano).
Nella Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene fatto un elenco esemplificativo degli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50%.
Per quel che concerne i giardini di pertinenza, possono fruire del beneficio fiscale, ad esempio:
– la nuova realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione di quelli esistenti con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti (nei materiali, nelle dimensioni o nei colori);
– la sostituzione di gradini esterni (modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a quelli preesistenti);
– la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta (la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme diverse dal muro preesistente);
– la nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente (con diversi materiali e superfici);
– il rifacimento della piscina (modificando i caratteri preesistenti), ecc.
Non possono beneficiare della detrazione, invece, gli interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di piante o alberi.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>