Nella risposta all’interrogazione parlamentare 14.9.2017 n. 5-12157 e nella circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 è precisato che la detrazione del 36-50% spettante per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati dalle imprese ai sensi del co. 3 dell’art. 16-bis del TUIR spetta soltanto se i lavori sono conclusi.
Se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta (e quindi non si perde), ma può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sono ultimati.
Nel caso in cui, ad esempio, sia stata acquistata un’unità immobiliare nel corso dell’anno 2016 ed i lavori siano stati ultimati nel 2017, dovrebbe essere possibile fruire dell’agevolazione soltanto a partire dall’anno d’imposta 2017. A tal fine, dovrebbero essere adeguati i software dei modelli dichiarativi (REDDITI e 730) in quanto non è possibile indicare una rata non coerente rispetto all’anno di sostenimento delle spese (cfr. Allegato C al provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n. 33127).