Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Cessioni di fabbricati ristrutturati da parte delle imprese costruttrici – Proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2016

L’art. 16-bis co. 3 del TUIR prevede una detrazione IRPEF nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia.
L’unico termine statuito ai fini della detrazione è quello che attiene il trasferimento o l’assegnazione delle unità immobiliari residenziali: potranno beneficiare della detrazione solo i trasferimenti effettuati (dovrebbe rilevare la data del rogito notarile di compravendita o assegnazione) “entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori”.
Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato art. 16-bis del TUIR, poteva sorgere il dubbio se l’aliquota potenziata al 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR si dovesse applicare anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati.
Conferme in tal senso sono arrivate principalmente con le istruzioni dei modelli UNICO PF e 730 degli ultimi anni oltre che dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 18.9.2013 n. 29 (§ 2.1). Pertanto, il potenziamento della detrazione IRPEF al 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare, dovrebbe riguardare anche la fattispecie in esame con riferimento alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2016.

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