Con affermato dalla C.T. Reg. Emilia Romagna, sentenza n. 2914/3/2016, anche il contratto di comodato concluso verbalmente dà diritto alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso di specie, ha diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR il soggetto che utilizza l’immobile in base ad un contratto verbale, non soggetto a registrazione, al quale sono intestate le fatture. Tale soggetto, peraltro, aveva inviato preventivamente la comunicazione al Centro operativo di Pescara dichiarando di essere detentore, a titolo di comodato verbale, dell’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi. Alla comunicazione, inoltre, era stata allegata la dichiarazione di consenso della proprietaria dell’immobile a effettuare i lavori. Secondo i giudici, tale documentazione, avrebbe lo stesso valore di una registrazione del contratto di comodato verbale.