Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia relative alle parti comuni condominiali sostenute dai singoli condomini

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.8.2015 n. 74, ha chiarito che sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 lett. a) del TUIR le spese relative ad interventi edilizi effettuati sulle parti comuni di un condominio “minimo” ancorché le stesse siano state pagate dai singoli condòmini con indicazione del proprio codice fiscale, purché venga richiesto il codice fiscale del condominio.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per accedere alla detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 (anno in cui sono state sostenute le spese), è comunque necessario che:
– sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
– sia versata dal condominio, mediante il modello F24 (codice tributo 8912), con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione di 103,29 euro;
– il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
In tal modo, ciascun condomino può inserire le spese sostenute nel 2014:
– nel modello UNICO PF 2015 (da presentare entro il 30.9.2015);
– ovvero, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo (da presentare entro il 26.10.2015).

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