L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità attuative della disposizione sono contenute nel Provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434.
Le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
– il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF nel 2015;
– le spese per gli interventi devono essere sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
– la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
– il condominio deve, entro il 31.3.2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il credito ceduto verrà utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10.4.2017; la quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso.