La legge di bilanco 2017 proroga fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006.
La detrazione del 65%, inoltre, spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Una delle novità contenute nella legge di bilancio 2017 riguarda le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. In questi casi, la detrazione spetta nella misura:
– del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
– del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi, inoltre:
– il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al DM 26.6.2015;
– i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
– le detrazioni sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.