Con la risposta interpello 23.10.2018 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le c.d. imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata e per le quali rileva il principio di cassa, devono effettuare mediante bonifico bancario o postale il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico al fine di beneficiare delle relative detrazioni fiscali.
Le medesime conclusioni riguarderebbero anche le imprese minori che esercitano l’opzione prevista dall’art. 18 co. 5 del DPR 600/73, a fronte della quale i ricavi e le spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura.
In ogni caso, quindi, le imprese minori devono pagare le spese agevolate mediante bonifico bancario o postale (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) ed il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui il pagamento è stato effettuato.