Al fine di individuare il limite massimo di spesa detraibile, nel caso in cui si effettuino lavori di riqualificazione energetica, rientranti nel co. 345 dell’art. 1 della L. 296/2006, in un complesso immobiliare costituito da molteplici unità immobiliari che, al termine dei lavori di recupero edilizio, saranno accorpate in un’unica unità o, comunque, in un numero di unità immobiliari inferiore a quello ante lavori, si dovrebbe poter fare riferimento alle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dei lavori (la C.M. 11.5.98 n. 121, § 3, lo ha chiarito in relazione alla detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
In generale, il limite massimo della detrazione deve essere riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36).
Se l’intervento è agevolato a norma dell’art. 1 co. 344 della L. 296/2006, invece, occorre riferirsi all’intero edificio.