Per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82 co. 1 del DLgs. 117/2017, spettano, in alternativa:
– una detrazione IRPEF dal 30%, elevabile al 35% per le erogazioni a favore di organizzazioni di volontariato (art. 83 co. 1 del DLgs. 117/2017);
– una deduzione dal reddito di persone fisiche, enti e società, nel limite del 10% del reddito complessivo del soggetto erogatore (art. 83 co. 2 del DLgs. 117/2017).
Con una risposta resa durante la videoconferenza dell’1.2.2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali agevolazioni competono soltanto per le erogazioni (di denaro o beni) effettuate con spirito di liberalità, ossia per le donazioni.
Per contro, le agevolazioni non spetterebbero per i conferimenti iniziali e le attribuzioni, effettuate con un atto di dotazione, a favore di una fondazione con qualifica di ETS. Tali conferimenti, infatti, non sono dettati dallo spirito di liberalità, in quanto finalizzati a far perseguire alla fondazione lo scopo previsto dal suo atto costitutivo.