Ai sensi dell’art. 121 co. 5 del DL 34/2020, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1″. Nel caso dei “bonus acquisti” che agevolano le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari, quindi, la restituizione delle agevolazioni non spettanti avviene nei confronti degli acquirenti delle singole unità immobiliari (nel caso del “bonus casa acquisti” di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR e del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013).
Rimane fermo che, ai sensi del successivo co. 6 del medesimo art. 121, nel caso in cui l’impresa cedente abbia applicato lo sconto sul corrispettivo, può, nel caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, essere attratta nella responsabilità solidale ivi prevista, ma l’obbligato principale verso l’Erario rimane comunque l’acquirente.