La DRE della Toscana, nella risposta a interpello 911-1488/2021, ha confermato che le detrazioni “per acquisti” di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR e all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 possono competere anche:
– al comodatario,
– al familiare convivente,
– al convivente di fatto,
a condizione che abbiano sostenuto le relative spese.
Fattura e bonifico (non obbligatorio nel caso dei bonus acquisti), inoltre, possono essere intestati ad un altro soggetto (es. il proprietario dell’unità immobiliare), ma i documenti di spesa dovranno essere integrati, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.