Con l’art. 1 co. 20 della L. 76/2016, relativa alle unioni civili, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti (quali, ad esempio, marito o moglie), ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione per assicurare i medesimi diritti e garantire le stesse opportunità anche alle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Pertanto, alle unioni civili è estesa, tra l’altro:
– la detrazione per coniuge a carico, ex art. 12 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, sempre a condizione che il congiunto non percepisca un reddito lordo annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro;
– l’eventuale obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento in caso di scioglimento dell’unione civile (pertanto tale assegno è deducibile ai fini dell’IRPEF ex art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR);
– la previsione di poter considerare “a carico” un componente della coppia, con la conseguenza di poter portare in diminuzione dall’IRPEF le spese sostenute per i “nuovi” familiari a carico (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e