Il DLgs. 158/2015 ha modificato l’art. 5 del DLgs. 74/2000, introducendo, tra l’altro, il reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000,00 euro.
L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, nella relazione III/05/2015, ha esaminato la fattispecie affermando che tale delitto, seppur di nuova istituzione, potrebbe essere configurabile anche con riferimento alla dichiarazione del sostituto da presentare quest’anno.
Va, infatti, considerato che, sebbene il termine per la presentazione della dichiarazione sia scaduto il 21.9.2015, secondo le regole vigenti, per l’omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi e IVA, la dichiarazione non si considera omessa se presentata entro l’ulteriore lasso di 90 giorni dalla scadenza del termine originario, il che sposterebbe il termine di perfezionamento dell’eventuale reato al 20.12.2015, in epoca successiva all’entrata in vigore del DLgs. 158/2015.