Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) – Modalità di effettuazione – Indicazioni operative (circ. ANPAL 28.9.2017 n. 1)

Con la circ. 28.9.2017 n. 1, l’ANPAL ha fornito nuove indicazioni in ordine alla “DID” – la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria, ex art. 19 del DLgs. 150/2015, per dare formalmente inizio allo “stato di disoccupazione” – statuendo che, dall’1.12.2017, il cittadino sarà considerato disoccupato solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della Scheda anagrafica professionale (“SAP”) l’identificativo univoco della DID stessa, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Per consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi e il rafforzamento della cooperazione applicativa, si consente, comunque, al cittadino di continuare a rendere la DID secondo le modalità attualmente operative, prorogando ulteriormente, dall’1.10.2017 al 30.11.2017, il periodo in cui può farsi ricorso ai seguenti canali:
– registrazione sul Portale Nazionale (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
– registrazione sul Portale Nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente;
– inserimento sui Sistemi informativi del Lavoro regionali, con trasmissione della DID al nodo di coordinamento nazionale.

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