L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. DL fiscale) prevede la possibilità di sanare violazioni fiscali presentando una dichiarazione integrativa speciale, solo, però, con un massimo di 100.000,00 euro di imponibile e nei limiti del 30% del dichiarato.
Va però considerato che le dichiarazioni fiscali sono 4 (modello REDDITI, IVA, IRAP e 770); inoltre, emerge il problema dei contributi previdenziali, inclusi nella sanatoria.
Da un esame letterale della norma, sembra che il limite di 100.000,00 euro sia unico per tutte le imposte: quindi, se è stata commessa un’evasione di 60.000,00 euro ai fini IRES e IVA, non si può sanare 120.000,00 euro, ma sempre 100.000,00 euro di imponibile.
Una diversa lettura, più coerente, induce a considerare non l’imponibile (inteso come comprensivo di tutte le imposte), ma il presupposto imponibile: allora, se si tratta di mancata fatturazione per 100.000,00 euro, così rimane per tutte le imposte, e si potrebbero sanare le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP.