L’invio tardivo all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento consegnata al fornitore, secondo C.T. Reg. Lombardia 5.7.2017 nn. 2965/13/17, 2966/13/17 e 2967/13/17, rappresenta una mera violazione formale che non può essere sanzionata.
La sanzione amministrativa di cui all’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97 vigente “pro-tempore”, secondo i Giudici, non è irrogabile nel caso esaminato in quanto la violazione commessa:
– non può essere equiparata alla totale assenza dell’inoltro della dichiarazione d’intento;
– ha natura formale, non avendo né impedito l’esercizio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, né procurato danno all’Erario.