Nella circ. 12.10.2016 n. 42, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
– la dichiarazione tardiva può essere sanata solo entro 90 giorni dal termine per la trasmissione, presentando la dichiarazione omessa, pagando 25,00 euro per la tardività, le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte;
– se la dichiarazione infedele è sanata entro novanta giorni, per il ravvedimento è sufficiente ripresentare la dichiarazione, pagare 27,78 euro per la violazione dichiarativa, le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte;
– la dichiarazione infedele, salvo il caso illustrato, è ravveduta ripresentando la dichiarazione correttamente, e pagando la sanzione del 90% ridotta, le imposte e gli interessi legali;
– a differenza di quanto è stato affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47, se il contribuente ravvede la violazione di dichiarazione infedele ex art. 1 del DLgs. 471/97, non deve più, nel contempo, sanare anche l’insufficiente versamento degli acconti d’imposta che derivano, “a cascata”, dalla violazione dichiarativa.