In tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, la giurisprudenza ha assunto orientamenti contrastanti sia in relazione all’utilizzo di un credito d’imposta a seguito della mancata compilazione del quadro RU, sia con riferimento all’emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa nel caso di riconoscimento di crediti d’imposta o di imposte pagate in eccesso.
Con riferimento alla prima questione e tralasciando il fatto che per alcuni crediti d’imposta l’indicazione in dichiarazione è prevista a pena di decadenza, la Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento (Cass. 21.12.2016 n. 26550), ha affermato che l’integrazione della dichiarazione può avvenire solo se si dimostra il carattere essenziale e riconoscibile dell’errore (Cass. 15.12.2017 n. 30172).
In relazione alla seconda questione, è stato recentemente sostenuto che la dichiarazione tributaria può sempre essere emendata nel corso del contenzioso quando sono stati commessi errori od omissioni a danno del contribuente, a condizione che il contribuente non abbia pagato importi maggiori di quelli spettanti, mentre, nell’ipotesi in cui egli abbia provveduto al pagamento, è tenuto a procedere con la richiesta di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti ed esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l’eventuale credito vantato per l’indebito pagamento (Cass. 9.3.2018 n. 5728).