L’avviso di accertamento notificato in forma cartacea e sottoscritto con l’indicazione a stampa del firmatario e la dicitura ”firmato digitalmente” è da considerarsi giuridicamente inesistente (C.T. Prov. Treviso 15.1.2018 n. 55/1/18).
Solamente l’avviso di accertamento notificato via PEC, infatti, può essere sottoscritto mediante la firma digitale, in quanto, solo in questo caso, è possibile verificare l’identità dell’autore, l’integrità, l’immodificabilità del documento e la riconducibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere di accertamento.