La Cass. 9.1.2024 n. 736 ha affermato che dall’eventuale annullamento dell’accertamento in capo alla società, dovuto al fatto che l’accertamento è stato ad essa notificato dopo l’estinzione, non deriva automaticamente alcun effetto caducatorio di quello del socio.
In occasione del processo instaurato dal socio, il reddito può essere oggetto di accertamento in via incidentale: il reddito è in un primo momento ascrivibile alla società, poi, a seguito dell’emissione della proposta di recupero ai danni del socio, è determinabile “incidenter tantum” in quanto reddito di partecipazione.