L’Ispettorato del lavoro ha chiarito con la nota n. 7296/2024 che la nuova diffida amministrativa, avendo natura procedurale, si applica a partire dal 2.8.2024 anche in relazione a violazioni commesse prima di tale data.
Tale provvedimento va adottato, con diffida “ora per allora”, anche nel caso in cui sia accertato che una delle violazioni previste nell’elenco dell’INL sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo.
Al trasgressore va domandata l’eventuale esistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio.
Per la notifica del verbale di diffida amministrativa occorre seguire la procedura disposta in relazione agli atti giudiziari, a mezzo posta o a mezzo funzionario dell’amministrazione. Dalla notifica decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore – e l’eventuale obbligato in solido – possono adempiere alle prescrizioni violate.