Come evidenziato da esperti in materia, la nuova disciplina delle dimissioni introdotta dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 – in vigore dal 12.3.2015 – presenta una rilevante lacuna, soprattutto nel caso in cui il dipendente dimissionario ometta di utilizzare la nuova procedura telematica per comunicare il proprio recesso dal rapporto di lavoro. Infatti, la predetta norma stabilisce in modo categorico l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali nel caso in cui esse vengano comunicate senza l’apposito modulo telematico introdotto dalla nuova normativa, salvo alcune eccezioni.
Questa disposizione rischia pertanto di produrre effetti paradossali, dal momento che, se il dipendente si dimette con una semplice lettera, senza usare il modulo telematico, il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto, licenziando il lavoratore dimissionario. Peraltro, si evidenzia che la procedura telematica prevista dal provvedimento in esame non è certo di immediata fruibilità. Il dipendente, infatti, deve prima registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it, acquisendo delle credenziali di accesso (username e password), poi deve chiedere all’INPS il proprio PIN personale e, dopo averlo ricevuto per posta ordinaria, dovrà registrarsi sul sito dell’Istituto previdenziale e solo allora potrà compilare – sul sito del Ministero del Lavoro – il modulo delle dimissioni inserendo i propri dati personali, quelli del datore di lavoro e alcune informazioni riguardanti il rapporto intercorso.