Il 12.3.2016 sarà operativa la nuova procedura per la presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale, disciplinata dall’art. 26 del DLgs. 151/2015; con questa nuova e dettagliata procedura, esclusivamente telematica, il lavoratore, anche con l’assistenza di un soggetto abilitato, dovrà compilare un modulo (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it) e trasmetterlo al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente. La compilazione del modulo, inoltre, è differente a seconda che il rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 2008.
La procedura telematica di presentazione delle dimissioni non si applica nei casi di:
-dimissioni e risoluzione consensuale in gravidanza e in caso di figlio minore di tre anni (o nei primi tre anni dall’adozione);
-rapporti di lavoro domestico;
-dimissioni o risoluzione consensuale previste dall’art. 2113 c.c. (in sede protetta) o presso le commissioni di certificazione.
La revoca delle dimissioni è possibile entro il termine di sette giorni da quando è stato inviato il modulo che le ha ufficializzate; dal momento in cui la risoluzione del rapporto sarà effettiva, il datore di lavoro avrà tempo cinque giorni per comunicare al centro per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro, pena il pagamento di una sanzione da 100 a 500 euro.