Dimissioni – Modalità di comunicazione da parte del lavoratore – Novità del DLgs. 151/2015

Con il DM 15.12.2015, il Ministero del Lavoro ha fornito il modello e le istruzioni per consentire ai lavoratori interessati di poter effettuare (anche tramite un soggetto abilitato) la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le nuove modalità indicate dall’art. 26 del DLgs. 151/2015. In particolare, il citato decreto ministeriale individua nel “sistema informatico SMV” la procedura telematica da utilizzare per effettuare le comunicazioni in argomento. Tale procedura, si precisa nel documento tecnico, è stata realizzata tenendo conto della necessità di garantire il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento, l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione, la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione (così come stabilito dal co. 2 dell’art. 26 del DLgs. 151/2015), nonché l’intervento di un soggetto abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, eccetera) a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
In particolare, per quanto riguarda il soggetto che effettua la comunicazione, nel documento tecnico si specifica che l’identità certa è garantita innanzitutto dalla necessità di essere in possesso dell’apposito PIN rilasciato dall’INPS, e di aprire una propria utenza sul portale “ClicLavoro”. In pratica, l’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di “ClicLavoro”, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e dunque sull’autenticazione tramite il PIN dell’INPS, per il suo riconoscimento certo.

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