Sabato 12.3.2016 è entrata in vigore la nuova procedura telematica per presentare le dimissioni o prestare il consenso ai fini della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, definita dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 e dal DM del 15.12.2015. I lavoratori interessati, a pena di inefficacia, dovranno rendere le dimissioni o la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, direttamente o con l’assistenza di un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale o commissione di certificazione). In entrambi i casi, una volta compilato il format con i dati richiesti, il modulo sarà inviato telematicamente alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla DTL.
Inoltre, entro il termine di sette giorni dalla trasmissione telematica del modulo al datore di lavoro, il lavoratore potrà revocare con modalità telematiche le proprie dimissioni o il consenso prestato per la risoluzione consensuale, facendo così rivivere il rapporto di lavoro cessato.
La nuova procedura tuttavia, non è esente da criticità. Confimi ha avanzato preoccupazioni relativamente ai casi di inerzia dei lavoratori, spiegando che ”la nuova norma non offre alcun rimedio contro quei soggetti che vogliono andarsene dall’azienda, lucrando però sull’indennità di disoccupazione, e che per questo si limitano a rendersi irreperibili, provocando normalmente un licenziamento disciplinare, che all’azienda costa quantomeno il “ticket Naspi” fino a circa 1.500 euro e all’Inps 24 mesi di immeritata indennità, in media 24.000 euro.”