Il Min. Lavoro, con la risposta 15.7.2016 n. 47, ha chiarito che la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni (art. 26 del DLgs. 151/2015) si applica anche al recesso dell’apprendista al termine del periodo formativo.
Ai sensi dell’art. 42 co. 4 del DLgs. 81/2015, proprio al termine della formazione, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto, dando il giusto preavviso (art. 2118 del c.c), senza alcun obbligo di motivazione. Se ciò non avviene, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo il Ministero, la circostanza che per questo tipo di recesso non sia richiesta alcuna motivazione non esclude l’applicabilità della procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, come tale, soggetto alle regole comuni applicabili a tutti gli altri contratti di lavoro.