L’art. 6 co. 8 del DL 193/2016 sanciva che, per poter accedere alla rottamazione dei ruoli, sarebbe stato necessario pagare le rate da dilazione dei ruoli scadenti da ottobre a dicembre 2016.
Illegittimamente, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha opposto il diniego di rottamazione non solo per coloro i quali avessero omesso di versare rate scadenti prima dell’ottobre 2016, ma anche per semplici tardività.
In base alla bozza di decreto legge collegato alla legge di bilancio 2018, l’Esecutivo ha intenzione di sanare le illegittimità indicate, ammettendo i debitori notificatari del diniego ad una nuova rottamazione, previa domanda da presentare entro il 31.12.2017, e pagamento di tutte le rate che risultavano scadute al 31.12.2016.
Per come è formulato il testo normativo, non è previsto lo scomputo della quota di sanzione per i debitori che, dopo il diniego, sono stati costretti ad onorare tutte le rate scadute, in ragione della mancata ammissione alla rottamazione.