Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 14-2024/T si sofferma sulle novità in tema di plusvalenze immobiliari, introdotte dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
I notai rilevano come, a seguito della modifica, il diverso trattamento impositivo riconducibile alle lettere b) o h) dell’art. 67 del TUIR sia imperniato sulla differenza tra:
– “cessioni a titolo oneroso di beni immobili” e diritti reali di godimento, che continua a ricadere nella lettera b);
– “costituzione” degli altri diritti reali di godimento” che rientrano nella lett. h).
Risulta, quindi, fondamentale individuare un solido parametro per distinguere “cessione” da “costituzione “di diritti reali, criterio che potrebbe essere individuato aggiungendo al criterio “tradizionale” della “novità o preesistenza” del diritto (in base al quale la “costituzione” implica l’assenza precedente del diritto, mentre la “cessione” riguarda un diritto già pre-esistente), una valutazione degli effetti, per verificare se, a negozio concluso, in capo al cedente/costituente resti “un diritto reale compatibile con quello costituito/trasferito oppure se non sussista più alcun diritto a suo favore”, in quanto, nel secondo caso, si configurerebbe la cessione.