La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.1.2016 n. 1261, ha precisato che nelle società personali il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove siano dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato. In particolare:
– per rendiconto delle società di persone deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di bilancio, e che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (cfr. Cass. 28806/2013 e 1240/96);
– dal momento che le società di persone costituiscono un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché prive di autonoma personalità giuridica, riguardo ad esse è configurabile una responsabilità degli amministratori non solo verso la società, ma anche nei confronti dei singoli soci. Ciò in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in tema di spa, gli artt. 2393 e 2395 c.c. (cfr. Cass. 1045/2007 e Cass. 2846/96);
– la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non si presenti come il mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale, ma si sostanzi in danni direttamente causati al socio, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (cfr. Cass. 16416/2007);
– l’omessa presentazione dei rendiconti, con conseguente mancata attribuzione degli utili al socio ex art. 2262 c.c., essendo un comportamento assunto in violazione di norme che stabiliscono diritti dei soci immediatamente azionabili, determina un danno diretto al socio e lo legittima al ricorso all’azione in questione (cfr. Cass. 2846/96).