Con la pronuncia 5.5.2016 n. 2151, la C.T. Prov. Reggio Calabria ha affermato che il termine di prescrizione per i diritti camerali annuali non è quello decennale previsto dall’art. 2946 c.c., bensì quello quinquennale stabilito rispetto a “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” dall’art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
I giudici motivano tale assunto richiamando alcuni precedenti della Cassazione che, per determinate tipologie di entrate dovute ad anno o frazione di anno (TARSU, TOSAP, contributi di bonifica), ha stabilito che si configurano come prescrizioni periodiche quelle relative a tributi per cui non è richiesto un riesame dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo contributivo. Il diritto camerale è assimilabile a tale categoria di tributi in quanto, sul presupposto della mera iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese, deve essere versato annualmente ed in un’unica soluzione, previo invio da parte della Camera di Commercio di una lettera informativa.
Viene, inoltre, precisato che il termine quinquennale decorre dalla data in cui è dovuto il pagamento del tributo e non da quando l’accertamento è divenuto definitivo.