Il Ministero del Lavoro, con la nota 23.1.2017 n. 41/454, ha fornito chiarimenti in materia di collocamento dei disabili, con riferimento alla prossima presentazione del prospetto informativo (art. 9 della L. 68/99) e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in seguito alle novità previste dal DLgs. 151/2015.
In particolare, quest’ultimo ha abrogato, a decorrere dall’1.1.2017, l’obbligo per i soggetti in questione di procedere all’assunzione di un lavoratore affetto da disabilità solo in caso di nuove assunzioni (art. 3 co. 2 e 3 della L. 68/99). Al riguardo, la nota chiarisce che:
– i soggetti in parola che non abbiano effettuato una nuova assunzione entro il 31.12.2016 non sono tenuti a presentare il prospetto informativo entro il 31.1.2017. Tale obbligo permane in capo a quelli che entro il 31.12.2016 abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio;
– essendo implicitamente abrogata anche la previsione che consentiva ai soli datori di lavoro che occupano tra i 15 e 35 dipendenti, in caso di nuova assunzione, di assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione (art. 2 co. 2 del DPR 333/2000), sarà ora necessario presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, entro 60 giorni a partire dall’1.1.2017.