Per il periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 5 del DLgs. 147/2015, i costi derivanti da operazioni con controparti black list sono deducibili, in caso di concreta esecuzione, nei limiti del valore normale e, per l’eccedenza, a fronte della prova dell’effettivo interesse economico (art. 110 co. 10 e 11 del TUIR).
Le suddette spese vanno indicate in UNICO 2016, nel rigo RF29, quale variazione in aumento; inoltre, nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese deducibili, sia che si tratti di importi entro il valore normale sia che si tratti di importi eccedenti per i quali sussiste l’esimente dell’effettivo interesse economico (questi ultimi da indicare in colonna 1).
L’omessa indicazione dei costi black list comporta l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000,00 euro.
In UNICO 2016 dovrebbero essere monitorate le spese derivanti da operazioni realizzate con Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malaysia e Filippine fino all’11.5.2015, nonché i costi sostenuti con soggetti localizzati nel territorio di Hong Kong fino al 30.11.2015; ciò, in virtù dell’entrata in vigore dei DM 27.4.2015 e 18.5.2015 che, modificando il DM 23.1.2002, hanno espunto i suddetti Stati dalla black list valida ai fini della disciplina in esame, senza però prevedere decorrenze specifiche.
Si tenga presente, infine, che, nel caso in cui il fornitore black list sia anche un soggetto appartenente al gruppo, la suddetta normativa si sovrappone a quella in tema di transfer pricing; pertanto, in caso di dimostrazione dell’effettivo interesse economico, l’eventuale eccedenza rispetto al valore normale potrebbe non essere deducibile ai sensi della normativa sul transfer pricing, la quale prevale sulla normativa black list, in quanto espressione del principio di libera concorrenza.
Le suddette spese vanno indicate in UNICO 2016, nel rigo RF29, quale variazione in aumento; inoltre, nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese deducibili, sia che si tratti di importi entro il valore normale sia che si tratti di importi eccedenti per i quali sussiste l’esimente dell’effettivo interesse economico (questi ultimi da indicare in colonna 1).
L’omessa indicazione dei costi black list comporta l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000,00 euro.
In UNICO 2016 dovrebbero essere monitorate le spese derivanti da operazioni realizzate con Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malaysia e Filippine fino all’11.5.2015, nonché i costi sostenuti con soggetti localizzati nel territorio di Hong Kong fino al 30.11.2015; ciò, in virtù dell’entrata in vigore dei DM 27.4.2015 e 18.5.2015 che, modificando il DM 23.1.2002, hanno espunto i suddetti Stati dalla black list valida ai fini della disciplina in esame, senza però prevedere decorrenze specifiche.
Si tenga presente, infine, che, nel caso in cui il fornitore black list sia anche un soggetto appartenente al gruppo, la suddetta normativa si sovrappone a quella in tema di transfer pricing; pertanto, in caso di dimostrazione dell’effettivo interesse economico, l’eventuale eccedenza rispetto al valore normale potrebbe non essere deducibile ai sensi della normativa sul transfer pricing, la quale prevale sulla normativa black list, in quanto espressione del principio di libera concorrenza.