Con la circ. 29.12.2016 n. 4, l’Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di ricorsi amministrativi, dettando le prime istruzioni in occasione della piena operatività, a partire dall’1.1.2017, delle modifiche agli artt. 16 e 17 del DLgs. 124/2004, apportate in chiave Jobs act dall’art. 11 del DLgs. 149/2015.
Il nuovo ricorso ex art. 16 può essere proposto avanti al direttore delle competenti sedi dell’Ispettorato interregionale – entro 30 giorni dalla notifica – avverso gli atti di accertamento adottati da ogni organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, diverso dal personale del nuovo Ispettorato del Lavoro.
Invece, per i verbali degli ispettori della nuova Agenzia Ispettiva, il novellato art. 17 individua l’unica sede di gravame nel Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale. In quest’ultimo caso, oggetto dell’accertamento deve essere la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Ad ogni modo, in entrambi i casi viene meno la possibilità di impugnare direttamente l’ordinanza di ingiunzione, avverso la quale, pertanto, potrà essere presentato, unicamente, ricorso giudiziale ai sensi dell’art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.