Il DLgs. n. 150/2015 introduce alcune modifiche alla disciplina dello stato di disoccupazione (condizione di chi si trova privo di lavoro ed è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa).
In particolare:
– il decreto non contempla più la “conservazione” dello stato di disoccupazione (che veniva mantenuto nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa da cui derivasse un reddito annuale escluso da imposizione);
– è consentita la “conservazione” dello stato di disoccupazione, con riferimento alla NASpI e alla Dis-Coll, per il lavoratore beneficiario dell’indennità, che presti attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, da cui derivi un reddito che comporti un’imposta netta pari a zero;
– la perdita dello stato di disoccupazione viene determinata dalla mancata presentazione alle convocazioni dei Cpi e dalla mancata partecipazione alle iniziative formative previste nel patto di servizio;
– viene modificata la procedura di accertamento dello stato di disoccupazione (sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che presentino, in via telematica, al portale nazionale delle politiche attive, la propria immediata disponibilità al lavoro).