Con la ris. n. 116 di ieri, 21.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi previsto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, in vigore dall’1.4.2017, non si estende alle biglietterie automatiche:
– per il trasporto;
– per la sosta;
– e alle altre biglietterie che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse.
Tali apparecchi, infatti, non rientrano nella categoria dei distributori automatici, in quanto non erogano – né direttamente, né indirettamente – beni o servizi, costituendo, piuttosto, un mero strumento di pagamento per un servizio che verrà reso con altri mezzi.
Inoltre, considerando che tali apparecchi rilasciano un attestato di pagamento avente valore fiscale, la previsione, per gli stessi, di un obbligo di invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate implicherebbe una duplicazione dell’adempimento certificativo.
In generale, dunque, sono esclusi dall’obbligo in argomento tutti i tipi di apparecchi privi delle caratteristiche definite con provv. 102807/2016 (es. distributori meccanici, privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlla l’erogazione; apparecchi che non erogano beni o servizi, come quelli per il pagamento dei pedaggi autostradali).