Le società a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole possono optare per l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili.
Considerato che né il DM 2.4.2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27.9.2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l’opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, è logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese.
Pertanto, per le società a responsabilità limitata, il dividendo distribuito:
– concorre alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,72% (o 40%), in caso di partecipazioni qualificate;
– oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, in caso di partecipazioni non qualificate.