In base all’art. 15 del DL 124/2019, è stabilito anche per il 2020 il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il divieto riguarda innanzitutto gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il divieto di emettere fatture elettroniche in formato XML riguarda anche, ai sensi dell’art. 9-bis del DL 135/2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (tra cui, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti).
A decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria.