Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto delegato sul “Contenzioso tributario”, in tema di processo cautelare viene confermata l’impugnazione dell’ordinanza sulla sospensione dell’atto impugnato nel solo giudizio primo grado: resta quindi inoppugnabile l’ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Confermato anche il procedimento che consente la decisione del merito in camera di consiglio già in esito alla decisione dell’udienza cautelare, con sentenza in “forma semplificata” solo, però, per manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
Le novità saranno immediatamente operanti per i giudizi in corso.