Con il messaggio 23.11.2016 n. 4752, l’INPS interviene in merito ad una delle novità ex DLgs. 185/2016 (c.d. decreto correttivo del Jobs act), con cui si stabilisce che il termine per presentare le domande di CIGO previsto dall’art. 15 del DLgs. 148/2015, ossia entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, viene ampliato nel caso di eventi oggettivamente non evitabili (fenomeni meteorologici, incendi, crolli, eccetera), e fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
L’Istituto evidenzia che la nuova disposizione riguarda le domande presentate a partire dall’8.10.2016 (data di entrata in vigore del DLgs. 185/2016) e che tale ampliamento rappresenta una semplificazione di rilievo per le aziende, in quanto è ora possibile presentare un’unica domanda entro la fine del mese successivo per tutti gli eventi di questo tipo che si verificano nel corso di un determinato mese.
Inoltre, l’ampliamento dei termini e la possibilità di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili semplificano anche l’obbligo di allegazione dei bollettini meteorologici, in quanto questi ultimi potranno interessare un maggior arco temporale e le imprese avranno più tempo per richiederne il rilascio agli organi accreditati.