Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili – Novità del DLgs. 185/2016 (messaggio INPS 29.11.2016 n. 4824)

Con il messaggio 29.11.2016 n. 4824, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla nuova disposizione ex art. 15 co. 2 del DLgs. 148/2015 (modificata dal DLgs. 185/2016, correttivo del Jobs act) relativa al termine di presentazione della domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, con cui si consente alle aziende – così come chiarito dallo stesso Istituto nel precedente messaggio 4752/2016 – di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
Al riguardo l’INPS chiarisce che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente, sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

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