Secondo la Cass. 18487/2017 configura un’ipotesi di simulazione relativa la donazione di un’area edificabile a un prossimo congiunto, con successiva vendita da parte di quest’ultimo a un terzo; non risultano, infatti, sufficienti ad escludere lo scopo elusivo le circostanze che le operazioni siano state effettivamente poste in essere e il prezzo della cessione sia stato incassato dal donatario (tra le altre, cfr. anche Cass. 21794/2014 e 20250/2015).
In tali casi, per la Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria può imputare la plusvalenza al donante, non considerando la donazione e utilizzando, per il calcolo della plusvalenza, il prezzo di acquisto del terreno da parte del donante e il corrispettivo della cessione finale ai terzi.
Diverso orientamento, che pare destinato a rimanere isolato, è stato espresso dalla Cass. 12316/2017, in base alla quale la donazione di un terreno edificabile a favore dei figli non è simulata se il prezzo della successiva vendita è effettivamente incassato dai donatari e non vi è alcun elemento per dimostrare che il corrispettivo sia stato, da questi ultimi, retrocesso al donante (nel caso di specie, tra le operazioni di donazione e cessione, avvenute al medesimo importo, erano trascorsi circa due mesi).